Simed-Italia


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Accordo 2

Eventi

Accordo sulla cooperazione nel campo della mediazione (2/3)

 

ACCORDO

sulla cooperazione nel campo della mediazione


tra

la Società Italiana per la mediazione delle controversie (SIMED)


e

la Camera di Commercio e d'Industria della Federazione Russa


La Società Italiana per la mediazione delle controversie (SIMED) e la Camera di Commercio e d'Industria della Federazione Russa, in seguito dette «Parti», prendendo atto del ruolo che le relazioni commerciali svolgono tra gli ambienti d'affari della Repubblica Italiana e della Federazione Russa, nonché degli investimenti privati internazionali nello sviluppo economico di questi paesi, considerato che nelle relazioni d'investimento tra le istituzioni e gli imprenditori della Repubblica Italiana e la Federazione Russa saltuariamente possono sorgere controversie e divergenze, essendo convinti che in molti casi le controversie commerciali internazionali, che vengono esaminate di Tribunali statali della Repubblica Italiana e della Federazione Russa, potrebbero essere risolte in modo più efficiente con l'aiuto dei metodi alternativi di soluzione delle controversie tra cui un posto particolare spetta alla mediazione, riconoscendo utile la mediazione, la cui applicazione è ammessa dagli accordi internazionali e dalle legislazioni nazionali della Repubblica Italiana e della Federazione Russa, constatando che le istituzioni e gli imprenditori della Repubblica Italiana e della Federazione Russa possono prevedere un simile meccanismo di soluzione delle controversie nei contratti î successivi accordi tra di loro, desiderando avviare e sviluppare le relazioni d'affari tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa nel campo della mediazione, hanno convenuto su quanto segue:

  • Articolo 1


Le Parti provvederanno a svolgere la cooperazione per una più ampia diffusione della mediazione come mezzo di soluzione delle controversie derivanti dagli accordi commerciali e d'investimento internazionali.

Le Parti, nei limiti della loro competenza, provvederanno ad informare gli organi di potere nazionali, tra cui i Tribunali, uffici diplomatici e consolari, nonché le rappresentanze commerciali, associazioni degli avvocati, imprenditori italiani che svolgono la loro attività sul territorio della Federazione Russa, e gli imprenditori russi attivi sul territorio della Repubblica Italiana, sui vantaggi derivanti dalla definizione contrattuale degli accordi commerciali e d'investimento internazionali attraverso la mediazione, sugli istituti di soluzione delle controversie, funzionanti presso ognuna delle Parti (di seguito Istituti), nonché sulla loro attività congiunta e l'attività congiunta degli Istituti.

Le Parti si sono accordate di svolgere seminari e convegni congiunti sui problemi della mediazione per i partecipanti russi ed italiani all'attività economica connessa con l'estero, di invitare rappresentanti di ognuna delle Parti a partecipare alle manifestazioni analoghe organizzate da ognuna delle Parti.



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