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Eventi
Accordo sulla cooperazione nel campo della mediazione (3/3)
Le Parti provvederanno a fornire, l'una all'altra, la propria collaborazione per la scelta di soggetti, in possesso di idonea qualifica ed esperienza, da includere nelle liste dei mediatori dei relativi istituti. Codesti soggetti pure provvederanno a prestare la propria collaborazione agli imprenditori ed istituzioni interessati ad applicare una procedura conciliativa con la partecipazione del mediatore, nonché per la scelta di tali soggetti.
Le Parti provvederanno ad informarsi sulla legislazione dei loro paesi nel campo della mediazione, a comunicarsi dei cambiamenti avvenuti nella disciplina legale della mediazione relativamente nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa.
In tale contesto la Camera di Commercio e d'Industria della Russia provvedere a fornire alla SIMED l'informazione in suo possesso sullo sviluppo della mediazione nei paesi della Comunità di Stati Indipendenti, mentre la SIMED provvedere a fornire alla Camera di Commercio e d'Industria della Russia l'informazione in suo possesso sullo sviluppo della mediazione nei paesi dell'Unione Europea.
Le Parti hanno convenuto anche di scambiarsi i dati in loro possesso sulla prassi degli istituti e i dati statistici, di inviare l'una all'altra, dietro richiesta altri materiali normativi e metodici e pubblicazioni nel campo della mediazione.
Le Parti si sono accordate di svolgere attività per lo scambio reciproco dell'esperienza di lavoro, di inviare periodicamente rappresentanti di ognuna delle Parti nei relativi istituti funzionanti presso l'altra Parte, per studiare le caratteristiche specifiche del loro lavoro.
Le Parti provvederanno anche a compiere sforzi congiunti per favorire lo studio della materia da parte dei mediatori e lo sviluppo della loro professionalità.
Gli Istituti funzionanti presso le Parti possono concordare autonomamente i concreti meccanismi di interazione in questa sfera.
Il presente Accordo si rende operativo dalla data di sua sottoscrizione e sarà valido fino alla scadenza di 6 mesi dal giorno in cui una delle Parti avrà dichiarato in forma scritta la sua intenzione di cessare il presente Accordo. Fatto a Mosca «_24_» ottobre 2007 in due esemplari, ciascuno in lingua italiano ed russa, entrambi aventi identico valore.
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Per la Società Italiana per la Mediazione
delle Controversie |
Per la Camera di Commercio e d'Industria della Federazione Russa |
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