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Intervista (1/2)

 

Riproduciamo qui di seguito l’intervista rilasciata dall’Avv. Prof. Michele de Meo al capo redattore della rivista “Treteiskii sud - L’Arbitrato”, Sig. Gleb Sevastianov, in occasione della conclusione dell’accordo fra la Simed e la Camera di Commercio ed Industria della Federazione Russa.



Professor de Meo, cosa si aspetta dall’accordo di cooperazione nel campo della mediazione delle controversie tra la Camera di Commercio e d’Industria della Federazione Russa e la “Società Italiana per la mediazione delle controversie”?

Posso dire che l’obiettivo principale di questo accordo è quello di semplificare nonché favorire il futuro sviluppo delle relazioni commerciali tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa: gli italiani “temono” la giustizia russa e i russi “temono” quella italiana. Non sempre le parti vincolate da accordi commerciali possono evitare il sorgere delle divergenze. Ma adesso, credo, sia possibile farle sedere al tavolo del negoziato per dirimere ogni controversia. E se necessario, nel caso in cui non siano state pienamente rispettate tutte le clausole del loro contratto, sottoscriverne una novazione dello stesso con condizioni leggermente modificate.
Soltanto pochi anni fa, indipendentemente dal tipo di conflitto, divergenza e controversia, la legge italiana dava alle parti solo la possibilità di adire gli organi dei Tribunali competenti, quindi di iniziare un’azione legale. Questo non era sempre conveniente perché, se da un lato le spese di giustizia non erano sempre rilevanti dall’altro si assisteva ad un consistente impiego di tempo ed energie dovuto alla lentezza dei processi e della Giustizia in generale.
Attualmente, sempre più soggetti impiegati in varie forme di attività economica e varie forme di cooperazione commerciale – stanno scoprendo il vantaggio di utilizzare la mediazione, piuttosto che agli organi giudiziari, anche in considerazione del fatto che i mediatori difendono gli interessi e non i diritti.

Durante la Sua introduzione alla firma dell’accordo, Lei ha parlato di casi in cui la legislazione italiana impone di affidarsi esclusivamente alla mediazione. Potrebbe chiarire questo concetto?

L’esempio più significativo riguarda le divergenze che possono sorgere tra gli azionisti. In base alla legislazione italiana vigente questo tipo di conflitto va risolto “in primis” attraverso la mediazione. Solo se questa tecnica non dovesse dare risultati positivi, gli azionisti possono rivolgersi agli organi giudiziari.
Un altro esempio riguarda l’attività degli impiegati statali. Se un dipendente statale lamenta ad esempio, di non essere stato retribuito adeguatamente al tipo di mansione svolta oppure se il calcolo della pensione non è proporzionato al tempo effettivamente lavorato ovvero a determinati meriti , allora si potrà adire il Tribunale, ma solo se le trattative del mediatore non abbiano portato a risultati utili.

Come avviene la formazione dei mediatori in Italia? Quali requisiti devono possedere?

L’attività dei mediatori in Italia è regolamentata dalla legislazione e dalla pratica nella quale sono stati raccolti tutti gli “standards” europei. Possono svolgere l’attività di mediazione i laureati in legge che abbiano poi avuto tirocinio specifico, nonché gli avvocati aventi esperienza professionale da non meno di 12 anni. Inoltre possono svolgere l’attività di mediatore le persone che, indipendentemente dal loro titolo di studio, abbiano frequentato un corso formativo della durata minima di una settimana.
Bisogna anche comprendere però che dopo tali corsi possiamo avere dei bravi, mediocri e a volte scadenti mediatori. È come quando una persona si iscrive al circolo dei pescatori dicendo di voler imparare a pescare. L’insegnamento viene impartito: dopo però c’è chi pesca bene, chi un po’ meno.


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