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Regolamenti
Regolamento (1/4)
Data ultimo aggiornamento: 22/03/2007
1.1 Qualsiasi controversia di carattere commerciale o civile, sia concernente persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità italiana e/o residenti o con sede in Italia che persone aventi nazionalità straniera e/o residenza o con sede all'estero, con esclusione delle sole controversie aventi per oggetto diritti indisponibili, potrà essere sottoposta alla procedura di conciliazione (qui di seguito definita "procedura ADR”) sulla base del presente Regolamento.
1.2 Le disposizioni del presente Regolamento potranno essere derogate e/o integrate dalle parti di comune accordo in relazione ad una specifica controversia, salvo approvazione da parte della SIMED.
1.3 La SIMED potà inoltre limitarsi a suggerire nominativi di professionisti - soci o meno della SIMED - che a suo giudizio abbiano i requisiti necessari per mediare controversie nazionali ed internazionali che devono essere risolte in Italia o all'estero sulla base di altri Regolamenti di Mediazione ritenuti anch'essi dalla SIMED come idonei alla risoluzione della specifica controversia.
2.1 La procedura ADR potrà essere iniziata qualora le parti abbiano preventivamente concordato per iscritto di sottoporre controversie tra loro insorte o che potrebbero insorgere in futuro a tale procedura secondo le norme del Regolamento SIMED. Tale accordo scritto potrà risultare sia mediante inserimento in un contratto di specifica clausola a tal fine, sia mediante uno specifico accordo stipulato dalle parti dopo il sorgere delle controversia, sia, infine, mediante la sottoscrizione di una richiesta congiunta delle parti alla SIMED di attivare la procedura ADR.
2.2 La domanda di inizio della procedura ADR indirizzata alla SIMED dovrà contenere le seguenti indicazioni: a) nomi, indirizzi, numeri di telefono e/o fax e/o e-mail delle parti della controversia; b) una descrizione sintetica della controversia e le richieste di una delle parti o, in caso di domanda congiunta, le richieste di entrambe le parti, con indicazione del valore della controversia; c) l'eventuale designazione congiunta del Mediatore ovvero la richiesta della/e parti circa le qualifiche che dovrebbe avere il Mediatore da nominarsi da parte dalla SIMED. Nel caso in cui la suddetta domanda non sia stata sottoscritta congiuntamente da tutte le parti, dovrà avere in allegato copia dell'atto con cui le parti si sono impegnate ad esperire la procedura ADR secondo il Regolamento SIMED.
2.3 Qualora la domanda di inizio della procedura ADR non sia sottoscritta congiuntamente da tutte le parti, la parte che inizia la procedura dovrà inviare all'altra parte copia della propria domanda, corredata con le indicazioni ed al documento di cui sopra.
2.4 La SIMED accuserà ricezione della domanda di ADR ed, ove la domanda non sia congiuntamente sottoscritta da entrambe le parti, darà comunicazione all'altra parte della domanda di ADR ricevuta onde consentire a tale parte di formulare le proprie difese e le eventuali richieste, nonché proposte circa il nominativo e le qualifiche del Mediatore.
2.5 La procedura ADR avrà inizio allorché alla SIMED risulti l'accettazione scritta di entrambe le parti della partecipazione alla procedura ADR ed il pagamento del deposito di cui all'Art. 10.
2.6 Qualora la parte convenuta nella procedura ADR non formuli l'accettazione per tale procedura entro 30 (trenta) giorni dall'invio ad essa della domanda da parte della SIMED, ciò si considererà come rifiuto della procedura ADR che, pertanto, non potrà aver luogo.