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Regolamenti
Regolamento (2/4)
Data ultimo aggiornamento: 22/03/2007
3.1 Salvo diverso accordo delle parti, la SIMED nominerà un solo Mediatore.
3.2 Qualora le parti raggiungano l'accordo sulla designazione del Mediatore, la SIMED prenderà nota di tale designazione e la persona indicata, dopo aver comunicato la propria accettazione alla SIMED ed alle parti, agirà in qualità di Mediatore nella procedura ADR.
3.3 Qualora le parti non raggiungano l'accordo sulla designazione del Mediatore ovvero il Mediatore designato dalla parti non accetti l'incarico, la SIMED provvederà a designare il Mediatore, nominando, ove possibile, una persona che abbia i requisiti indicati dalle parti.
3.4 Il Mediatore, sia esso designato dalle parti che dalla SIMED, dovrà accettare per iscritto la designazione e sottoscrivere, quale condizione per la sua nomina, una dichiarazione di indipendenza e confidenzialità (il c.d. Codice Etico) che la SIMED trasmetterà alle parti.
3.5 Le parti potranno, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione della SIMED di designazione del Mediatore, formulare obiezioni motivate su tale nomina e la SIMED, e ove le ritenga fondate o riscontri motivi di opportunità, provvederà alla designazione di un altro Mediatore che abbia, ove possibile, i requisiti indicati dalle parti, dandone comunicazione a queste ultime.
4.1 Il Mediatore e le parti dovranno preliminarmente discutere e ricercare un accordo sulla tecnica da utilizzare per la composizione della controversia.
4.2 In assenza di accordo tra le parti in merito alla tecnica di composizione da utilizzare, si applicherà quella della Mediazione, fermo restando la facoltà del Mediatore di utilizzare anche altre tecniche.
4.3 In assenza di accordo tra le parti, il Mediatore determinerà la lingua o le lingue da utilizzare nel corso del procedimento ed il luogo in cui si terranno le riunioni.
4.4 Ogni parte dovrà cooperare con il Mediatore secondo i principi di buona fede.
4.5 Il Mediatore potrà richiedere a ciascuna delle parti una nota scritta oppure una relazione orale sulla propria posizione, sui fatti e sui documenti a sostegno delle proprie tesi.
4.6 Il Mediatore potrà organizzare riunioni con la presenza di entrambe le parti ovvero potrà incontrare le parti separatamente, fermo restando che qualsiasi memoria scritta o documento prodotto da una parte dovrà essere comunicato anche all'altra parte, salvo che trattasi di documenti consegnati da una parte al Mediatore con espresso vincolo di riservatezza.
4.7 Il procedimento ADR è retto dal principio di libertà delle forme.
5.1 Le parti potranno partecipare personalmente alla procedura ADR ovvero essere rappresentate o assistite da una o più persone di loro scelta; la Simed favorisce la presenza nella procedura degli avvocati di fiducia delle parti.
5.2 I nomi e gli indirizzi di dette persone verranno comunicati per iscritto alle altre parti ed al Mediatore, indicandone la natura rappresentativa e/o di assistenza e se la persona indicata quale rappresentante abbia o meno i poteri di transigere o definire conciliativamente la controversia.