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Regolamenti
Regolamento (3/4)
Data ultimo aggiornamento: 22/03/2007
6.1 Il Mediatore assisterà le parti in modo indipendente ed imparziale nel tentativo di pervenire ad una definizione amichevole o negoziale della controversia.
6.2 Il Mediatore sarà guidato dai principi di obiettività, equità e giustizia e potrà tener conto, oltre che delle norme di legge, dell'equità, degli usi, delle pratiche commerciali e di ogni altra circostanza relativa alla controversia, al fine di favorire un accordo conciliativo.
6.3 Il Mediatore potrà in qualsiasi momento formulare, sia per iscritto che verbalmente, proposte per una definizione amichevole della controversia e modificare le stesse alla luce delle osservazioni delle parti.
7.1 La durata della procedura ADR viene fissata in 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di nomina del Mediatore, salva la facoltà delle parti di prorogare tale termine una o più volte ovvero di stabilire un termine diverso.
7.2 La procedura ADR si conclude nel caso di sopravvenienza di uno dei seguenti eventi: a) la sottoscrizione ad opera delle parti di un accordo di composizione amichevole della controversia; b) la comunicazione scritta di una o più parti al Mediatore di ritirarsi dalla procedura ADR, salvo che le Parti abbiano pattuito che la procedura ADR si considererà estinta solo a seguito della decisione del Mediatore; c) la comunicazione scritta del Mediatore alle Parti che, secondo la sua opinione, il procedimento ADR deve intendersi concluso stante l'impossibilità di una composizione amichevole della controversia tra le parti; d) lo spirare del termine di scadenza della procedura ADR di cui all'Art. 7.1, in assenza di proroga di tale termine ad opera di tutte le parti; e) il mancato pagamento dei depositi di cui all'Art. 10 entro i termini indicati dalla SIMED.
7.3 Il Mediatore, al momento della conclusione della procedura ADR, dovrà darne comunicazione alla SIMED ed alle Parti. In ogni caso, la SIMED confermerà per iscritto
la conclusione della procedura ADR alle Parti.
8.1 Salvo espresso accordo scritto tra le Parti e salvo l'applicazione delle norme inderogabili di legge, l'intera procedura ADR dovrà considerarsi strettamente confidenziale e mai utilizzabile a fini giudiziari, per cui le Parti assumono un impegno in tal senso con l'adesione al Regolamento SIMED.
8.2 Dovranno, parimenti, considerarsi confidenziali gli eventuali accordi di composizione amichevole raggiunti tra le Parti, salvo il diritto delle stesse di divulgarli in conformità a quanto richiesto dalla legge applicabile ed in quanto necessario per dare attuazione e/o esecuzione agli accordi stessi.
8.3 Nessuna Parte potrà produrre come elemento di prova in un procedimento giudiziario, arbitrale o di natura similare: a) i documenti, le dichiarazioni e le comunicazioni intercorse tra le parti o col Mediatore nella procedura ADR, a meno che tali documenti, dichiarazioni o comunicazioni siano state ottenute indipendentemente dalla procedura ADR; b) le opinioni od i suggerimenti od eventuali dichiarazioni confessorie espressi da una parte nel corso della procedura ADR; c) le proposte e le opinioni espresse dal Mediatore; d) il fatto che una qualsiasi parte abbia indicato, nel corso della procedura ADR, che fosse pronta ad accettare una proposta conciliativa della controversia.