Simed-Italia


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Statuto

Regolamenti

Statuto (1/5)

Data ultimo aggiornamento: 19/04/2007

  • Art. 1 - Denominazione


E’ costituita un’Associazione denominata: “Società Italiana per la Mediazione delle Controversie” (in breve: SIMED). L’Associazione conseguirà, ai sensi di legge, la personalità giuridica.

  • Art. 2 - Sedi


L’Associazione ha sede in Roma. L’Associazione può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni ed uffici in Italia ed all’estero.

  • Art. 3 - Durata


La durata dell’Associazione è illimitata.

  • Art. 4 - Scopo


L’Associazione non ha scopo di lucro ed intende promuovere lo studio e l’applicazione della negoziazione e della conciliazione quali metodi non contenziosi di composizione dei conflitti di qualsiasi natura. In particolare, l’Associazione si prefigge: a) la diffusione delle tecniche di soluzioni alternative delle controversie tra Magistrati, Avvocati e “controvertenti”; b) la diffusione di quelle tecniche soprattutto attraverso l’opera degli avvocati; c) il preparare alla Mediazione Conciliativa tanto Avvocati quanto altri aspiranti Mediatori, siano o meno del campo legale-giudiziario; d) l’amministrazione di mediazioni. Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione potrà svolgere, in via esemplificativa, le seguenti attività: intrattenere rapporti istituzionali e di collaborazione con la Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici e privati, le Associazioni di categoria, le Camere di Commercio, le Università, gli ordini professionali, le associazioni, i singoli o altre Autorità; realizzare pubblicazioni, studi, corsi, seminari e convegni per la diffusione della cultura negoziale e per la costituzione di un albo di conciliatori professionali; organizzare una struttura stabile di professionisti pronti ad offrire assistenza specifica e servizi allineati agli standards internazionali in materia di prevenzione, gestione e composizione bonaria delle controversie giuridiche e dei conflitti sociali di qualsiasi tipo ivi compresi quelli che implichino l’uso della forza: offrire sostegno alla pacificazione, alla cooperazione, allo sviluppo, alla comprensione ed al dialogo tra le parti.
L’Associazione può compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura reale o personale, mobiliare od immobiliare ed ogni altra attività anche non espressamente prevista dallo Statuto, che risulti necessaria od anche semplicemente utile alla realizzazione dei propri scopi istituzionali.


  • Art. 5 - Patrimonio


Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni che potranno ad essa pervenire a qualsiasi titolo. Le entrate dell’Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali; b) da eventuali contributi straordinari versati dai soci; c) da elargizioni di soci o di terzi; d) da contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici o privati ovvero dello Stato; e) dagli avanzi netti di gestione, i quali non possono essere ripartiti tra i soci nè annualmente nè in caso di scioglimento dell'Associazione, dovendo essi, in quest’ultima ipotesi, essere devoluti ad Istituzioni che perseguono scopi analoghi a quelli di questa Associazione.

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