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Regolamenti
Statuto (2/5)
Data ultimo aggiornamento: 19/04/2007
I soci sono Promotori, Fondatori, Sostenitori ed Ordinari. Sono soci Promotori coloro che hanno concepito e promosso l’Associazione, nonchè coloro che hanno poi provveduto a redigere e firmare il suo Atto Costitutivo originario. Sono primi soci Promotori Sir Anthony Colman, Giudice della Sezione Commerciale delle Royal Courts of Justice di Londra; Padre Gianfranco Ghirlanda Professore di Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana di Roma; l’Avvocato Gianni Nunziante di Roma; il Professor Stefan Frommel di Londra; il Professore Barry A K Rider dell’ “Institute of Advanced Legal Studies” di Londra; l’Avvocato Michele de Meo di Roma; il Centro Europeo per lo Studio della Negoziazione Applicata e della Conciliazione Mediata (CESNACOM) costituito ed operante a Roma dal 1993 dall’Avvocato Mario Quinto insieme a dodici ricercatori universitari LUISS; gli Avvocati Italo Tucci ed Andrea D’Aniello di Roma; i Professori Pietro Rescigno e Cesare Mirabelli di Roma. I soci Promotori, loro vita natural durante, mantengono la propria qualifica e sono esentati, dopo il pagamento della prima quota associativa, dal versamento delle ulteriori quote. Sono soci Fondatori sia i Promotori, sia coloro che aderiscono all’Associazione nel corso dei primi 6 (sei) mesi dell’anno 2002 nonchè i Soci Ordinari dopo 10 (dieci) anni ininterrotti d’appartenenza, nonchè coloro che l’Associazione eleva alla categoria di Fondatori. Sono soci Sostenitori tutti coloro che, allo scopo di offrire all’Associazione un particolare sostegno, mettono a disposizione della stessa fondi, attrezzature o strutture ovvero cooperino al raggiungimento degli scopi associativi con la loro opera intellettuale o morale, nonchè coloro che l’Associazione eleva alla categoria di Sostenitori. Sono soci Ordinari i soci che non siano Promotori, Fondatori o Sostenitori e che si associno dal secondo semestre del 2002 in poi. I soci possono diventare Fondatori dopo 10 (dieci) anni ininterrotti d’appartenenza all’Associazione e possono diventare Sostenitori se svolgono le attività di quella categoria di soci. Tutti i soci, oltre ai diritti propri delle singole categorie, hanno eguale diritto di contribuire alla determinazione dell’indirizzo comune dell’Associazione nonchè al raggiungimento degli scopi, e di partecipare a tutte le manifestazioni ed attività dell’Associazione, in particolare, hanno il diritto di partecipare alle Assemblee dei Soci e di esprimere in quella sede il proprio voto. Tutti i Soci - indipendentemente dalla loro categoria - oltre ai doveri propri delle singole categorie di appartenenza, hanno eguale dovere di portare avanti singolarmente lo scopo sociale, collaborare al raggiungimento delle finalità e degli scopi dell’Associazione, osservare lo statuto, i provvedimenti e le decisioni degli Organi Sociali, provvedere al regolare pagamento degli oneri pecuniari stabiliti dagli organi sociali, nonchè uniformarsi alle decisioni degli organi stessi.
Possono far parte dell’Associazione enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche, assumendo - se del caso - la qualifica di “Partners” o “Sponsors”. Sono “Partners” gli enti pubblici o privati e le persone fisiche che, senza essere soci, ricevono servizi di natura continuativa da parte dell’Associazione. Sono “Sponsors” gli enti pubblici o privati e le persone fisiche che, senza essere soci, offrono un particolare sostegno finanziario ed operativo all'Associazione. Per essere ammessi all’Associazione, sia quale socio che quale “Partner” o “Sponsor”, occorre presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, che decide con giudizio insindacabile. Tutti i soci, nonchè “Partners” o “Sponsors”, sono tenuti ad osservare lo statuto e a dare la propria collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione. Salvo quanto previsto per i Soci Promotori, per i “Partners” e per gli “Sponsors”, ciascun socio è tenuto al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio è intrasmissibile.
Il rapporto associativo si scioglie mediante disdetta da comunicarsi per iscritto al Presidente, ovvero a causa di esclusione da deliberarsi dal Consiglio in caso di continuata morosità, di gravi inadempienze o di attività comunque contrarie agli interessi dell’Associazione.