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Statuto 3

Regolamenti

Statuto (3/5)

Data ultimo aggiornamento: 19/04/2007

  • Art. 9 - Soci: Organi Associativi


Organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea; b) il Presidente; c) il Vice Presidente; d) il Consiglio Direttivo; e) il Comitato Scientifico; f) il Collegio dei Revisori dei Conti. Salvo quanto diversamente deliberato dall’assemblea tutti gli incarichi associativi sono gratuiti ad eccezione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione a tempo pieno o ridotto - da chiunque prestate - le quali saranno retribuite secondo le vigenti tariffe ovvero le prevalenti condizioni di mercato. E’ comunque salvo il rimborso delle spese documentate. Potrà essere nominato anche un Presidente Onorario da scegliersi tra persone che godano di una particolare fama internazionale nel campo della cultura negoziale e della conciliazione. Egli avrà il compito di dare consigli all'Associazione sui temi più rilevanti o più complessi.

  • Art. 10 - Assemblea


L’Assemblea è costituita da tutti i soci. Essa è convocata dal Presidente con avviso scritto via posta, corriere e-mail o fax trasmesso almeno quindici giorni prima della riunione e contenente l’indicazione degli argomenti da trattare, il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza. Gli associati possono farsi rappresentare nell’Assemblea da altri associati, conferendo loro delega scritta, ma ciascun associato non può rappresentare più di 10 (dieci) associati. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, della relazione e del programma di attività svolte e da svolgere. L’Assemblea: a) nomina il Consiglio Direttivo; b) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti; c) delibera le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione; d) delibera lo scioglimento dell’Associazione e la destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione; e) delibera su ogni altro oggetto ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea delibera, salvo quanto appresso, con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. Le deliberazioni di cui alle lettere c) e d) sono adottate col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

  • Art. 11 - Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri, la maggioranza dei quali deve essere scelta dall’Assemblea all’interno della categoria dei soci fondatori. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica circa 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di morte, incapacità, dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa di uno o più consiglieri, si procede alla loro sostituzione per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti e sempre nel rispetto della proporzione indicata al primo comma del presente articolo. I Consiglieri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Qualora venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri, scadrà tutto il Consiglio Direttivo e si provvederà alle nuove nomine.

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